Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 dicembre 1959 al 20 ottobre 1983. Leggi il testo vigente →
Per ciascun dipendente, la retribuzione annua contributiva riferita al servizio reso a Comune o Provincia in nessun caso puo' superare quella del rispettivo segretario determinata in applicazione dell'articolo precedente. A tal fine, si considera un'anzianita' di qualifica del segretario pari a quella del dipendente nella qualifica o grado rivestito. Nel caso di Comune di classe terza, si considera per il segretario, la qualifica di segretario capo di prima classe e nel caso di Comune di classe quarta quella di segretario capo di terza classe. Le disposizioni contenute negli articoli 15, 16 e 17 e nel precedente comma hanno valore di interpretazione autentica.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 20 ottobre 1983
