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I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza previsti fino al 31 dicembre 1959 dall'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si applicano fino al 31 dicembre 1960.
Testo in vigore dal 21 dicembre 1959 al 2 ottobre 1962
