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I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza previsti fino al 31 dicembre 1959 dall'articolo 26 della legge 4 febbraio 1958, n. 87, si applicano fino al 31 dicembre 1960. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 agosto 1962, n. 1353
1La L. 12 agosto 1962, n. 1353 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti dall'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1963."
Testo in vigore dal 2 ottobre 1962 al 28 dicembre 1962
