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Non e' ammesso il rilascio di assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire cento. Per le frazioni di capitale nominale inferiori a tale cifra, comunque risultanti da operazioni, si riduce la consistenza del prestito. Gli assegni provvisori di capitale nominale inferiore alle lire 100, attualmente vigenti, debbono, a pena di decadenza, essere riscattati o riuniti, in base alle norme preesistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, le iscrizioni relative agli assegni provvisori considerati nel presente comma sono annullate.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;241~art6 · fonte del testo