Art. 20 — Riassorbimento delle posizioni soprannumerarie
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Al riassorbimento del soprannumero derivante nei ruoli di supporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dall'applicazione delle disposizioni della legge 16 maggio 1984, n. 138, nonche' degli articoli 32 e 35 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, dell'articolo 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si procede, sino al 1991, con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa di egual numero di dipendenti di pari qualifica e profili professionale in servizio in sedi della stessa regione del personale soprannumerario. Per le assunzioni di personale da effettuarsi nel ruolo del supporto tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 444, nei limiti stabiliti dalla tabella A), allegata alla medesima legge, possono essere utilizzati anche i posti vacanti nel suddetto ruolo alla data del 1› aprile 1984, purche' ancora disponibili all'atto del formale provvedimento di nomina dei lavoratori interessati.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1988 al 20 aprile 2006
