Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 113/1975

    Ha colpito questo articolo
    21 maggio 1975

    È infondata, in riferimento agli artt. 3, 13 e 24 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma secondo, della citata legge n. 1423 del 1956, in quanto, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi da esso prevista, occorre sempre la pronuncia del giudice di sorveglianza che accerti se sussistano le condizioni necessarie perché si verifichi l'effetto previsto dalla legge (sent. n. 3 del 1974).

    Art. 13 cost. · Art. 14 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 3/1974

    Questione infondata
    14 gennaio 1974

    A norma dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cessa "ipso iure" alla scadenza del termine stabilito nel decreto con cui fu inflitta, mentre, nel caso in cui il sorvegliato commetta un reato nel corso del detto termine, si procede ad una duplicazione del periodo di applicazione della misura. Tale duplicazione peraltro non opera automaticamente ma, trattandosi di limitazione della libertà personale che l'art. 13 Cost. affida ad atto motivato dell'autorità giudiziaria, è subordinata all'accertamento da parte del magistrato delle condizioni necessarie, attraverso il procedimento regolante l'applicazione delle norme di prevenzione in cui operano i principi fondamentali del processo penale, ivi compreso il diritto di difesa. Ed è altresì necessario che la commissione del reato risulti non da una mera denunzia o pendenza, ma da una sentenza regolarmente passata in giudicato. Prevedendo così la suddetta norma l'applicazione della misura di sorveglianza come conseguenza di un provvedimento del giudice emanato nei modi di legge previa constatazione dei necessari presupposti, ed essendo quindi osservate le esigenze formali della previsione legale e dell'atto motivato dall'autorità giudiziaria posta dall'art. 13 della Costituzione, deve dichiararsi infondata la questione di legittimità costituzionale della menzionata norma per pretesa violazione della garanzia giurisdizionale della libertà personale sancita dal citato precetto costituzionale.

    Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 11 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1975 al 13 ottobre 2011. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto e' comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale e' scontata, la pena.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art11 · fonte del testo