Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Come la Corte ha più volte affermato, per aversi restrizione della libertà personale di cui all'art. 13 Cost. - che rispetto alla libertà di circolazione e soggiorno presenta una diversa sfera di operatività - deve verificarsi una "degradazione giuridica" dell'individuo nel senso dell'avverarsi di una "menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell''habeas corpus'". Tale caratteristica non è riferibile all'istituto del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, così come disciplinato dall'art. 2 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della l. 3 agosto 1988, n. 327, sia in quanto non suscettibile di esecuzione coercitiva, sia perché l'intimato, una volta raggiunta la nuova sede, è libero di trasferirsi altrove, tranne che nel luogo dal quale è stato allontanato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327). - Sulla "degradazione giuridica" come elemento qualificante della restrizione della libertà personale, v. S. n. 68/1964; riguardo alla diversa sfera di operatività dei precetti costituzionali relativi alla libertà di circolazione e soggiorno e alla libertà personale, v. S. nn. 2/1956; 45/1960; e ancora 68/1964, nonché O. n. 384/1987 e S. n. 419/1994. red.: G. Leo
Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.
Le misure di prevenzione della diffida e del rimpatrio con foglio di via non si traducono in provvedimenti restrittivi della liberta` personale o coercitivi, ma esclusivamente obbligatori, di guisa che colui che ne e` colpito e` soltanto soggetto a determinate sanzioni se non li osserva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956, n. 1423).
Art. 16 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
Questione già dichiarata infondata. - S. n. 2/1956 e 126/1962.
Art. 16 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 13, primo e secondo comma, 16, primo comma, e 25, secondo comma, Cost., già dichiarata non fondata con sent. n. 76 del 1970. - v. S. nn. 76, 148/1970, 223/1972.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 25 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 16 della Costituzione, nell'aspetto in cui consente all'autorità di P.S., di reiterare il provvedimento di rimpatrio nel luogo di residenza nei confronti di una stessa persona. Rientra nello sviluppo logico del potere attribuito all'autorità di P.S. dall'art. 2 della legge n. 1423 del 1956 - articolo di cui questa Corte, con precedenti interventi, ha riconosciuto la legittimità costituzionale - reiterare il provvedimento del rimpatrio ove persista nel soggetto lo stato di pericolosità per la sicurezza pubblica e per la pubblica moralità.
Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, già dichiarata infondata con sentenza n. 76/1970.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità,e sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16, 17, 25, e 27 della Costituzione. Cfr.: sent. 27/59; 45/60; 126/62; 23/64; 68/64; 32/69.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost.
Discrezionalità non significa arbitrio, in quanto deve essere esercitata per il conseguimento dei fini per i quali la legge l'ha conferita. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata nel presupposto che, nell'esercizio dei poteri con detti articoli conferitigli, il questore potrebbe sottoporre a misure di prevenzione soltanto alcune e non tutte le persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità, con una disparità di trattamento, che implicherebbe violazione del principio di eguaglianza.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
La Corte emana, in camera di consiglio, ordinanza di manifesta infondatezza della questione proposta, quando già con sentenza sia stata dichiarata non fondata la stessa questione di legittimità costituzionale e non ricorrano motivi che possano giustificare una diversa decisione. (Questione già decisa con sentenze nn. 45 del 1960 e 126 del 1962). - S. nn. 45/1960, 126/1962, 68/1964.
Art. 16 cost. · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 29 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'ordine impartito ad una persona socialmente pericolosa di allontanarsi da un determinato luogo risponde ad esigenze di sicurezza (e di sanità). L'obbligo di portarsi, almeno inizialmente, nel comune di residenza, poi, risponde ad un'esigenza logica, fondata sulla realtà: senza l'indicazione di una destinazione, il foglio di via avrebbe l'aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un comune all'altro. La fissazione del comune di residenza, come luogo di destinazione, almeno iniziale, mentre consente di accertare e fare accertare se tale persona si sia effettivamente allontanata dal territorio del comune, offre anche una garanzia per la stessa persona munita del foglio di via, al cui interesse giova che la destinazione sia fissata dalla legge. Se la scelta fosse stata devoluta all'autorità di p.s., si sarebbero avute più gravi limitazioni della libertà di circolazione e di soggiorno e maggiori disagi. Ne' la scelta poteva essere lasciata allo stesso interessato, dovendosi ragionevolmente presumere che egli nel luogo della sua abituale dimora abbia le maggiori possibilità di reinserirsi in un ambiente più confacente ad un sistema di vita meno esposto ai pericoli ed ai turbamenti del luogo di non abituale dimora. Se poi la persona non troverà adatto al suo soggiorno il comune di residenza, sarà libero di spostarsi dove vorrà, purché, fino a quando perduri l'ordine di allontanamento, non torni al luogo di provenienza.
Art. 3 cost. · Art. 16 cost. · Art. 25 cost. · Art. 102 cost.
Vedi: ORD. N. 24/56 D
Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
L'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che prevede la possibilità di limitare la libertà di locomozione e di soggiorno nei confronti di persone pericolose per la moralità pubblica, considera il pericolo per la "pubblica moralità" come un aspetto del pericolo per la sanità o la sicurezza. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2 in riferimento all'art. 16 della Costituzione. Cfr.: anche, sotto un aspetto diverso, sent. n. 45/1960 e Ord. n. 23/1962.
Art. 16 cost. · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
(Nella specie, si riproponeva negli stessi termini la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (riguardante "misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"), in riferimento agli artt. 13 e 18 della Costituzione, già dichiarata infondata dalla Corte con sentenza n. 45 del 1960). Conforme: 24/1956 D.
Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Vedi: Sent. 45/1960.
Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 9 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'ordine di rimpatrio senza traduzione, emanato dall'autorità di pubblica sicurezza in base all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non importa obblighi e prescrizioni che incidano sulla libertà personale, ma pone soltanto limiti alla possibilità di movimento e di soggiorno lasciando integra la libertà della persona soggetta all'ordine di rimpatrio. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevata in relazione all'art. 13 della Costituzione. Cfr.: sent. 11/56
Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
Se ne mostrano 12 su 15, dalle più recenti.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1988 al 13 ottobre 2011. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica... e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate. Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art2 · fonte del testo