Corte costituzionale

15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 210/1995

    Questione infondata
    31 maggio 1995

    Come la Corte ha più volte affermato, per aversi restrizione della libertà personale di cui all'art. 13 Cost. - che rispetto alla libertà di circolazione e soggiorno presenta una diversa sfera di operatività - deve verificarsi una "degradazione giuridica" dell'individuo nel senso dell'avverarsi di una "menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona, tale da poter essere equiparata a quell'assoggettamento all'altrui potere in cui si concreta la violazione dell''habeas corpus'". Tale caratteristica non è riferibile all'istituto del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, così come disciplinato dall'art. 2 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della l. 3 agosto 1988, n. 327, sia in quanto non suscettibile di esecuzione coercitiva, sia perché l'intimato, una volta raggiunta la nuova sede, è libero di trasferirsi altrove, tranne che nel luogo dal quale è stato allontanato. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nel testo sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327). - Sulla "degradazione giuridica" come elemento qualificante della restrizione della libertà personale, v. S. n. 68/1964; riguardo alla diversa sfera di operatività dei precetti costituzionali relativi alla libertà di circolazione e soggiorno e alla libertà personale, v. S. nn. 2/1956; 45/1960; e ancora 68/1964, nonché O. n. 384/1987 e S. n. 419/1994. red.: G. Leo

    Art. 13 cost. · Art. 16 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 384/1987

    Questione infondata
    12 novembre 1987

    Le misure di prevenzione della diffida e del rimpatrio con foglio di via non si traducono in provvedimenti restrittivi della liberta` personale o coercitivi, ma esclusivamente obbligatori, di guisa che colui che ne e` colpito e` soltanto soggetto a determinate sanzioni se non li osserva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 13 e 16 Cost. - degli artt. 1 e 2 L. 27 dicembre 1956, n. 1423).

    Art. 16 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'

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  • Ordinanza n. 161/1980

    Questione infondata
    15 dicembre 1980

    Questione già dichiarata infondata. - S. n. 2/1956 e 126/1962.

    Art. 16 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (15)

Se ne mostrano 12 su 15, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1988 al 13 ottobre 2011. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica... e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore puo' rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate. Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art2 · fonte del testo