Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
14 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 - il quale nel secondo comma aggiunge che se «l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza» -, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La prescrizione di «vivere onestamente», se valutata in modo isolato, appare di per sé generica e suscettibile di assumere una molteplicità di significati, quindi non qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato. Tuttavia, se essa è collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dall'art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e successive modificazioni e se si considera che è elemento di una fattispecie integrante un reato proprio, il quale può essere commesso soltanto da un soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la prescrizione assume un contenuto più preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di «vivere onestamente» si concreta e si individualizza. Quanto alla prescrizione di «rispettare le leggi», essa non è indeterminata ma si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale. Né vale addurre che questo è un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale dell'obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall'altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosità sociale. Infine, in ordine alla prescrizione di «non dare ragione di sospetti», ancora una volta essa non va considerata in modo isolato ma nel contesto delle altre prescrizioni contemplate dall'art. 5, tra cui assume particolare rilevanza, al fine di dare concretezza al dettato normativo, il divieto posto al sorvegliato speciale di non frequentare determinati luoghi o persone. Inoltre, non è esatto ritenere che la prescrizione de qua possa esaurirsi in un mero sospetto, disancorato da qualsiasi circostanza concreta; l'applicazione di essa, invece, richiede la valutazione oggettiva di fatti, collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati. La valutazione di tale idoneità, dovendo essere compiuta in concreto e con riferimento alle singole fattispecie, non può che essere demandata al competente giudice penale. In tema, v. citata sentenza n. 161/2009. Sul fondamento delle misure di prevenzione, v. citate sentenze n. 23/1964 e n. 27/1959. In senso analogo, v., citate, sentenze n. 327/2008, n. 5/2004, n. 34/1995, n. 122/1993; ordinanza n. 354/2003.
Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 14 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno. Il rimettente, infatti, non solo ha omesso di formulare un petitum specifico, lasciando indeterminato il contenuto dell'intervento richiesto alla Corte, ma ha altresì fondato il dubbio di costituzionalità su un'erronea ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Nel senso della manifesta inammissibilità delle questioni per omessa formulazione di uno specifico petitum , v., ex multis , le citate ordinanze nn. 98/2009, 70/2009, 380/2008 e 35/2007.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui consente l'arresto al di fuori dei casi di flagranza nel caso di violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Se con la sentenza n. 161 del 2009 si è ritenuta non irragionevole la scelta di inasprire il trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente illecite inerenti alla misura de qua , a maggior ragione appare non irragionevole la previsione che consente, per quegli stessi casi, l'arresto fuori flagranza. Inoltre, quanto alla lesione della libertà personale, la Corte ha già affermato che la previsione dell'arresto facoltativo fuori flagranza del sorvegliato speciale che violi gli obblighi imposti con la misura risponde ai requisiti di tassatività, eccezionalità, necessità ed urgenza e che, comunque, l'arresto rimane soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria. V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 161/2009 e n. 64/1977, ordinanza n. 293/1989.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 19 cost. · Art. 27 cost.
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come sostituito dall'art. 14 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 conv. con mod. dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, avendo il rimettente motivato in modo plausibile sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), in relazione all'art. 5, secondo comma, della medesima legge, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le ind…
Art. 25 cost. · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 5 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Spetta esclusivamente al giudice 'a quò interpretare la norma denunciata nel giudizio di costituzionalità. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificato dall'art. 12 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nonché dell'art. 7 della stessa legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., per quanto concerne il reato di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale i cui elementi di identificazione non sarebbero predeterminati dalla legge ed il cui trattamento sanzionatorio creerebbe disparità rispetto a quello previsto per il "soggiornante mafioso". - v. S. nn. 427/1989, 225/1983, 109/1982.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 12 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia
Va ribadito che il contravvenire agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale - rivolgendosi il provvedimento a soggetti nei cui confronti si sono già verificate le condizioni di pericolosità sociale - rappresenta una situazione di urgenza che - ricorrendo tutti gli estremi richiesti dell'art. 13 Cost. - rende ragionevole l'intervento restrittivo della libertà personale (arresto) anche fuori dai casi di flagranza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 13 Cost., dell'art. 9 l. 27 dicembre 1956, n. 1423 come modificato dall'art. 8 l. 14 ottobre 1974, n. 497). - S. nn. 64/1970 e 126/1983.
Art. 13 cost. · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 8 Nuove norme contro la criminalita'
L'art. 9, secondo comma, l. 27 dicembre 1956, n. 1423 nel testo modificato dall'art. 8 l. 14 ottobre 1974, n. 497 in quanto punisce le contravvenzioni agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, ha tacitamente abrogato l'art. 12, primo comma, stessa legge n. 1423 ed è quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alle incongruenze derivanti dalla coesistenza delle due norme.
Art. 3 cost. · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 8 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Il diverso trattamento riservato dal legislatore da un lato al sorvegliato speciale - la cui trasgressione alle prescrizioni impostegli costituisce reato ed e` punita dall'art. 9 L. 1423 del 1956, nel testo modificato dall'art. 8 della L. 497 del 1974, con la pena dell'arresto - e dall'altro al libero vigilato - alla cui trasgressione alle prescrizioni "puo`" conseguire, ai sensi dell'art. 231 c.p., l'applicazione di una misura di sicurezza - trova ampia giustificazione nella diversita` delle situazioni cui le due diverse disposizioni di legge si riferiscono. Infatti la sorveglianza speciale e` una misura di prevenzione e, come tale, presuppone la pericolosita` sociale, accertata "ante delictum", del soggetto a cui viene applicata ed ha fini cautelari; la liberta` vigilata e` una misura di sicurezza e,quindi puo` essere applicata solo sul presupposto della pericolosita` criminale del soggetto, di regola accertata o presunta "post delictum". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9 L. 1423 del 1956, nel testo modificato dall'art. 8 L. 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 49 cost. · Art. 25 cost.
E` inammissibile per irrilevanza la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della l. 27 dicembre 1956 n. 1423 nel testo modificato dall'art. 8 della l. 14 ottobre 1974 n. 497 che consente l'arresto del contravventore agli obblighi impostigli anche fuori del caso di flagranza, perche` il giudice a quo ha sollevato la questione dopo aver proceduto alla scarcerazione dell'arrestato.
Art. 13 cost. · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 8 Nuove norme contro la criminalita'
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita` costituzionale allorche` manchi qualsiasi motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione e difetti persino l'indicazione delle specifiche norme di legge delle quali il giudice a quo ritiene di dover fare applicazione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sollevata in riferimento all'art. 25, ult, comma, Cost.).
Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 3 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
L'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità), modificato dall'art. 8 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), non prevede affatto un caso di arresto non rispondente ai requisiti di "tassatività, eccezionalità, necessità ed urgenza", richiesti dalla Costituzione per l'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte dell'autorità di P.S. Tale norma, infatti, oltre ad indicare la categoria di persone - quelle sottoposte a sorveglianza speciale - nei cui confronti può essere disposto l'arresto, descrive anche il comportamento che legittima la misura coattiva, identificabile nella trasgressione agli specifici obblighi inerenti alla sorveglianza stessa. Ricorre, poi, anche l'estremo della "eccezionalità", che non è legato alla rarità della fattispecie considerata, bensì al suo porsi al di fuori della regola ordinaria. Quanto ai presupposti della necessità ed urgenza va tenuto presente che il provvedimento riguarda soggetti nei cui confronti già si sono verificate le condizioni di pericolosità sociale per la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, e che hanno, per di più, contravvenuto agli obblighi relativi, trasgredendo a qualcuna delle prescrizioni loro imposte. Resta implicito che l'arresto disposto dall'autorità di P.S. ai sensi della norma succitata, è soggetto, proprio in base al precetto costituzionale che si assume violato, a convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 13, comma terzo, Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge n. 1423 del 1956 (così come modif. dall'art. 8 legge n. 497 del 1974), nella parte in cui consente l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, anche fuori dei casi di flagranza. Cfr.: sentt. nn. 173 del 1971, 126 del 1972 e 211 del 1975.
Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 8 Nuove norme contro la criminalita' · Art. 13 Nuove norme contro la criminalita'
Non può affermarsi che la decisione circa l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pur promanando formalmente dall'Autorità giudiziaria sia in realtà fondata su un provvedimento assolutamente discrezionale quale la diffida del questore (art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423). Infatti, l'autorità di p.s. non può agire a proprio arbitrio, sulla base di semplici sospetti, poiché è richiesta dalla legge un'oggettiva valutazione di fatti che siano manifestazione concreta della proclività al delitto dell'agente e siano stati accertati in modo da escludere valutazioni puramente soggettive ed incontrollabili (sent. n. 23 del 1964); ne' va dimenticato che le stesse informazioni della p.s. sono in ogni caso liberamente valutabili dal giudice, che deve decidere in ordine all'applicazione della misura di prevenzione, al pari di ogni altro elemento di prova acquisito al processo. Non sono pertanto fondati, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., i dubbi sotto tale profilo prospettati circa la legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.
Art. 13 cost. · Art. 14 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità,e sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16, 17, 25, e 27 della Costituzione. Cfr.: sent. 27/59; 45/60; 126/62; 23/64; 68/64; 32/69.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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6 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 2005 al 13 ottobre 2011. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art9 · fonte del testo