Corte costituzionale

14 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 282/2010

    Questione infondata
    23 luglio 2010

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 14 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 - il quale nel secondo comma aggiunge che se «l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza» -, sollevata in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione. La prescrizione di «vivere onestamente», se valutata in modo isolato, appare di per sé generica e suscettibile di assumere una molteplicità di significati, quindi non qualificabile come uno specifico obbligo penalmente sanzionato. Tuttavia, se essa è collocata nel contesto di tutte le altre prescrizioni previste dall'art. 5 della legge n. 1423 del 1956 e successive modificazioni e se si considera che è elemento di una fattispecie integrante un reato proprio, il quale può essere commesso soltanto da un soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, la prescrizione assume un contenuto più preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni, tramite le quali il dettato di «vivere onestamente» si concreta e si individualizza. Quanto alla prescrizione di «rispettare le leggi», essa non è indeterminata ma si riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a contenuto precettivo, che impongano cioè di tenere o non tenere una certa condotta; non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale. Né vale addurre che questo è un obbligo generale, riguardante tutta la collettività, perché il carattere generale dell'obbligo, da un lato, non ne rende generico il contenuto e, dall'altro, conferma la sottolineata esigenza di prescriverne il rispetto a persone nei cui confronti è stato formulato, con le garanzie proprie della giurisdizione, il suddetto giudizio di grave pericolosità sociale. Infine, in ordine alla prescrizione di «non dare ragione di sospetti», ancora una volta essa non va considerata in modo isolato ma nel contesto delle altre prescrizioni contemplate dall'art. 5, tra cui assume particolare rilevanza, al fine di dare concretezza al dettato normativo, il divieto posto al sorvegliato speciale di non frequentare determinati luoghi o persone. Inoltre, non è esatto ritenere che la prescrizione de qua possa esaurirsi in un mero sospetto, disancorato da qualsiasi circostanza concreta; l'applicazione di essa, invece, richiede la valutazione oggettiva di fatti, collegati alla condotta della persona, che siano idonei a rivelarne la proclività a commettere reati. La valutazione di tale idoneità, dovendo essere compiuta in concreto e con riferimento alle singole fattispecie, non può che essere demandata al competente giudice penale. In tema, v. citata sentenza n. 161/2009. Sul fondamento delle misure di prevenzione, v. citate sentenze n. 23/1964 e n. 27/1959. In senso analogo, v., citate, sentenze n. 327/2008, n. 5/2004, n. 34/1995, n. 122/1993; ordinanza n. 354/2003.

    Art. 25 cost. · Art. 3 cost. · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'

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  • Ordinanza n. 89/2010

    Questione inammissibile
    5 marzo 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma secondo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 14 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno. Il rimettente, infatti, non solo ha omesso di formulare un petitum specifico, lasciando indeterminato il contenuto dell'intervento richiesto alla Corte, ma ha altresì fondato il dubbio di costituzionalità su un'erronea ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. Nel senso della manifesta inammissibilità delle questioni per omessa formulazione di uno specifico petitum , v., ex multis , le citate ordinanze nn. 98/2009, 70/2009, 380/2008 e 35/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'

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  • Ordinanza n. 313/2009

    Questione infondata
    26 novembre 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui consente l'arresto al di fuori dei casi di flagranza nel caso di violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Se con la sentenza n. 161 del 2009 si è ritenuta non irragionevole la scelta di inasprire il trattamento sanzionatorio delle condotte penalmente illecite inerenti alla misura de qua , a maggior ragione appare non irragionevole la previsione che consente, per quegli stessi casi, l'arresto fuori flagranza. Inoltre, quanto alla lesione della libertà personale, la Corte ha già affermato che la previsione dell'arresto facoltativo fuori flagranza del sorvegliato speciale che violi gli obblighi imposti con la misura risponde ai requisiti di tassatività, eccezionalità, necessità ed urgenza e che, comunque, l'arresto rimane soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria. V., citati, i precedenti di cui alle sentenze n. 161/2009 e n. 64/1977, ordinanza n. 293/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 19 cost. · Art. 27 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 2005 al 13 ottobre 2011. 127 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Salvo quanto e' prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, puo' essere sottoposto a liberta' vigilata per un tempo non inferiore a due anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art9 · fonte del testo