Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 24/2019

    Illegittimità dichiarata
    27 febbraio 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 e degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 8 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dichiarati inammissibili gli interventi di M. S. In entrambi i giudizi in cui essi sono stati spiegati, gli interventi sono avvenuti oltre il termine, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.

    Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie

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  • Sentenza n. 126/1983

    Questione infondata
    5 maggio 1983

    Non viola il principio di legalita` di cui all'art. 25 Cost. la norma (artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, quest'ultimo modificato dall'art. 8 l. 14 ottobre 1974 n. 497), che, secondo il giudice "a quo", consentirebbe di vietare al sorvegliato speciale la partecipazione a pubbliche riunioni e comizi, elettorali, senza porre alcun criterio direttivo. La violazione non sussite in quanto la norma suddetta esprime il divieto di partecipare a pubbliche riunioni in termini assolutamente tassativi senza margini di discrezionalita` per il giudice, che deve applicare la prescrizione "in ogni caso" e cioe` a tutti i sorvegliati speciali. (Non fondatezza della questione di l.c. degli artt. 5 e 9 L. 27 dicembre 1956 n. 1423, quest'ultimo modificato dall'art. 8 L. 14 ottobre 1974 n. 497, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 21 cost. · Art. 49 cost. · Art. 25 cost.

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  • Ordinanza n. 105/1982

    Questione infondata
    27 maggio 1982

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 sollevata in riferimento agli artt. 2 e 17 Cost. Invero, il disposto dell'art. 5 terzo comma L. 1423/1956 per il quale il Tribunale nell'applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza deve tra l'altro, prescrivere di "non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte alle misure di prevenzione o di sicurezza" è ispirato alla direttiva fondamentale dell'attività di prevenzione, ovvero tener lontano l'individuo sorvegliato dalle persone o dalle situazioni che rappresentano il maggior pericolo", e si uniforma nel suo contenuto ad un rigoroso criterio di necessità. Peraltro la previsione dell'art. 5 cit., integrando gli estremi di un reato a condotta plurima, richiede per la sua sussistenza una frequenza od abitualità di incontri, contatti o rapporti restando così esclusi dalla fattispecie incriminatrice la riunione o l'accompagnamento occasionale.

    Art. 2 cost. · Art. 17 cost. · Art. 5 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 3 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1993 al 13 ottobre 2011. 336 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorita' di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorita' medesima. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresi', di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera piu' tardi e di non uscire la mattina piu' presto di una data ora senza comprovata necessita' e, comunque, senza averne data tempestiva notizia alla autorita' locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni. Inoltre, puo' imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, o in una o piu' province. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, puo' essere, inoltre, prescritto:

tolto: 1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza;

tolto: 2) di presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa. Alle persone di cui al comma precedente e' consegnata una carta di permanenza da portare con se' e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art5 · fonte del testo