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L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'art. 3 della presente legge importa gli stessi effetti consequenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al contino secondo il precedente ordinamento.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1956 al 13 ottobre 2011

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art13 · fonte del testo