Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Abrogato dal 13 ottobre 2011
9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, dell'art. 19 della legge n. 152 del 1975 e degli artt. 1, 4, comma 1, lett. c ), 6, 8 16, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dichiarati inammissibili gli interventi di M. S. In entrambi i giudizi in cui essi sono stati spiegati, gli interventi sono avvenuti oltre il termine, previsto dall'art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'atto introduttivo del giudizio.
Art. 117 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 Piano straordinario contro le mafie
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui – alla stregua di un indirizzo della giurisprudenza di legittimità – consente l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza nei confronti di persona detenuta in espiazione di pena e ciò anche quando, come nella ipotesi del giudizio ‘a quò, si tratti di pena superiore alla durata massima della predetta misura, inflitta per reato la cui commissione sia posta altresì a fondamento della prognosi di pericolosità sociale del soggetto. Infatti, deve essere distinto il momento deliberativo dal momento esecutivo della misura in questione, poiché l’esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale potrà avere inizio solo quando lo stato di detenzione sia venuto a cessare; fatta salva la possibilità di chiedere la revoca della misura stessa nel caso in cui l’obiettivo della rieducazione, che l’art. 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla pena, si sia in concreto realizzato. Né la ritenuta “afflizione aggiuntiva” può recare ‘vulnus’ al parametro costituzionale invocato, attesa la distinta funzione della misura di prevenzione non assimilabile a quella della pena, come, peraltro, la stessa Carta costituzionale, consentendo il sistema del “doppio binario” tra pene e misura di sicurezza, riconosce la possibilità del concorso fra due diversi strumenti di intervento, caratterizzati da fini eterogenei, pure in presenza di una medesima situazione di fatto.
Art. 27 cost. · Art. 25 cost. · Art. 3 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Manifesta inammissibilità della questione in quanto l'ordinanza di rimessione, oltre a non motivare sulla rilevanza, non offre elementi atti a consentire una completa valutazione della fattispecie, ne' quindi a stabilire quale delle ipotesi di pericolosità previste dall'art. 1, della legge n. 1423 del 1956, essa specificatamente riguardi, cosicché il richiesto giudizio di costituzionalità finisce col rivestire nel giudizio 'a quò un'efficacia meramente ipotetica.
Art. 3 cost. · Art. 3 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 1 ((Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)) · Art. 19 Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, 3 comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui prevede che il tribunale, nell'applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, prescriva, tra l'altro, "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottop…
Art. 2 cost. · Art. 17 cost. · Art. 5 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 3 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
Va dichiarata inammissibile la questione di legittimita` costituzionale allorche` manchi qualsiasi motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione e difetti persino l'indicazione delle specifiche norme di legge delle quali il giudice a quo ritiene di dover fare applicazione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, sollevata in riferimento all'art. 25, ult, comma, Cost.).
Art. 25 cost. · Art. 1 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 3 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita' · Art. 9 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
Non può affermarsi che la decisione circa l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, pur promanando formalmente dall'Autorità giudiziaria sia in realtà fondata su un provvedimento assolutamente discrezionale quale la diffida del questore (art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423). Infatti, l'autorità di p.s. non può agire a proprio arbitrio, sulla base di semplici sospetti, poiché è richiesta dalla legge un'oggettiva valutazione di fatti che siano manifestazione concreta della proclività al delitto dell'agente e siano stati accertati in modo da escludere valutazioni puramente soggettive ed incontrollabili (sent. n. 23 del 1964); ne' va dimenticato che le stesse informazioni della p.s. sono in ogni caso liberamente valutabili dal giudice, che deve decidere in ordine all'applicazione della misura di prevenzione, al pari di ogni altro elemento di prova acquisito al processo. Non sono pertanto fondati, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., i dubbi sotto tale profilo prospettati circa la legittimità costituzionale degli artt. 1, 3 e 9 della legge n. 1423 del 1956, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.
Art. 13 cost. · Art. 14 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 5 e 12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), sollevate con ordinanza 9 aprile 1970 del Pretore di Legnano in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, della Costituzione, e già dichiarata non fondata con le sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 1970, n. 75 del 1966 n. 23 del 1964 e n. 27 del 1959.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 5 e 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità,e sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 16, 17, 25, e 27 della Costituzione. Cfr.: sent. 27/59; 45/60; 126/62; 23/64; 68/64; 32/69.
Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost.
L'art. 2 della Costituzione, nell'affermare i diritti inviolabili dell'uomo e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, non può escludere che a carico di tutti i cittadini siano disposte quelle restrizioni della sfera giuridica rese necessarie dalla tutela dell'ordine sociale.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 3 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1993 al 13 ottobre 2011. 167 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Alle persone indicate nell'articolo 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 AGOSTO 1988aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. tolto: 327. Il soggiorno obbligatorio e' disposto in un comune o frazione di esso con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti lontano da grandi aree metropolitane, tale da assicurare un efficace controllo delle persone sottoposte alla misura di prevenzione e che sia sede di un ufficio di polizia. aggiunto: 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1423~art3 · fonte del testo