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Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto:

  • a)gli oneri di servizio pubblico, in conformita' alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza;
  • b)d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti. La conferenza di servizi ha il compito I di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando:
  • a)le tipologie e i livelli tariffari;
  • b)i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
  • c)il numero dei voli;
  • d)gli orari dei voli;
  • e)i tipi di aeromobili;
  • f)la capacita' di offerta. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo 4, comma 1, lettere d), e), p), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali. ((4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende agricole, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema, sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione non puo' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale)) Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali di trasformazione con sete di stabilimento in Sardegna che asportano semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, agevolazioni sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese, mediante credito d'imposta determinato nelle seguenti misure:
  • a)fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti sardi;
  • b)fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976 nr. 324, e successive modificazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi. ((6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)) All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2001 al 1 gennaio 2002

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urn:nir:stato:legge:1999-05-17;144~art36 · fonte su Normattiva