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La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge e' attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Testo in vigore dal 6 marzo 2006 al 6 ottobre 2011

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32431/2025

    12 dicembre 2025
    • ISTRUZIONE E SCUOLE
    • DIRITTO ALL'ISTRUZIONE

    In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione scolastica, e di essa soltanto, l'individuazione della misura più adeguata alla realizzazione della pari opportunità del disabile nella fruizione del servizio scolastico, da formalizzare attraverso la predisposizione del cd. "piano educativo individualizzato", integrando condotta discriminatoria indiretta - la cui repressione spetta al giudice ordinario - solo la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il diritto alla istruzione come ivi pianificato.

    Art. 3 · Art. 38 cost. · Art. 34 cost. · Art. 32 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-03-01;67~art3 · fonte su Normattiva