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I concorsi magistrali per esami e titoli sono banditi entro il 31 luglio ad anni alterni. Sono messi a concorso i posti del ruolo normale e di quello soprannumerario che si prevedono vacanti e disponibili, secondo le norme vigenti, al 1 ottobre dell'anno nel quale si bandisce il concorso e di quello successivo, salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.

Testo in vigore dal 29 luglio 1966 al 29 ottobre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;574~art1 · fonte del testo