Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
I precetti di cui agli artt. 11 e 10, comma primo, Cost. erigono a limite della legge ordinaria il rispetto dei trattati istitutivi di organizzazioni sovranazionali, qual e` la CEE, e della produzione normativa da essi derivata, nonche` delle consuetudini e delle altre regole generalmente riconosciute di diritto internazionale, e non anche di regole convenzionali contenute in accordi tariffari e commerciali, non appartenenti ne` all'una ne` all'altra delle anzidette categorie di norme. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 11 e 10, comma primo, Cost. in relazione al accordo G.A.T.T. (General Agreement on Tariffs and Trade) ratificato e reso esecutivo con l. 5 aprile 1950 n. 295 e l. 7 novembre 1957 n. 1307 - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 5, comma secondo, l. 21 marzo 1958 n. 267, nella parte in cui riduce l'aliquota I.G.E. dal 6% al 4% per il cotone in massa di produzione interna, e non anche per quello importato dall'area del G.A.T.T.).
Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 53 cost. · Art. 10 cost.
Sospesa ogni altra decisione dispone che entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza: 1) il Ministero degli Affari Esteri: a) comunichi alla Corte, previa opportuna consultazione degli organi del G.A.T.T., se detti organi abbiano indicato come, nell'ordinamento interno di ciascun contraente, debba operare il divieto - scaturente dall'art. IV, paragrafo 2, de…
Art. 10 cost. · Art. 11 cost. · Art. 3 cost. · Art. 53 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1969 al 22 dicembre 2008. 49 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: Per gli atti economici aventi per oggetto il cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme) l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nei modi e termini normali con l'aliquota dell'uno per cento. COMMA ABROGATO DAL DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 1969aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. tolto: 319, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI aggiunto: 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. tolto: 1 AGOSTO 1969 aggiunto: 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 478. aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-21;267~art5 · fonte del testo