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Per gli atti economici aventi per oggetto il cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme) l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nei modi e termini normali con l'aliquota dell'uno per cento. Per il cotone di produzione nazionale depurato dai semi l'aliquota e' ridotta al 4 per cento.
Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 8 agosto 1969
