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Per gli atti economici aventi per oggetto il cotone greggio non ancora depurato dai semi (cotone in seme) l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nei modi e termini normali con l'aliquota dell'uno per cento. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 1969, N. 319, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 1969, N. 478)).
Testo in vigore dal 8 agosto 1969 al 22 dicembre 2008
