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L'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 892, e' abrogato. I funzionari che, in applicazione della disposizione di legge indicata nel primo comma, occupano, alla data di entrata in vigore della presente legge, posti per i quali la pianta organica prevede una qualifica diversa da quella da essi rivestita, possono, finche' conservano la medesima qualifica e, in ogni caso, fino ad esaurimento, essere mantenuti in servizio negli uffici ai quali sono attualmente addetti, lasciandosi vacanti, negli stessi uffici, un ugual numero di posti di altre qualifiche.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1958 al 13 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1958-02-17;60~art7 · fonte del testo