Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1975, n. 319.
Abrogato dal 6 marzo 1992
Articolo abrogato dalla l. 22 luglio 1975, n. 319.
Abrogato dal 6 marzo 1992
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 14 agosto 1975 al 6 marzo 1992.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 11 febbraio 1992, n. 141
La L. 11 febbraio 1992, n. 141 ha disposto (con l'art. 25, comma 5) che a decorrere dal 1 gennaio 1993, e' abrogato "il terzo comma del testo formulato, in sostituzione dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e successive modificazioni".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art39 · fonte del testo