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Entro il limite dello stanziamento di cui al successivo art. 15, lo Stato concorre alle spese degli Enti provinciali per il turismo con contributi annuali a proprio carico. L'assegnazione di tali contributi viene disposta con decreto del Commissario per il turismo, tenuto conto delle esistenze dei singoli Enti in rapporto all'importanza turistica della zona in cui essi operano, alla consistenza del patrimonio alberghiero e turistico ed al movimento di forestieri, nonche' in funzione degli interessi del turismo nazionale. Per le Regioni indicate nell'art. 18 l'assegnazione dei contributi viene fatta direttamente alle singole Amministrazioni regionali, che provvederanno alla ripartizione fra gli Enti provinciali per il turismo, operanti nella Regione, con i criteri di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 22 marzo 1958 al 2 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1958-03-04;174~art10 · fonte del testo