[1]Disposizione transitoria
[2]All'art. 16 delle disposizioni transitorie emanate dal Presidente della Repubblica con decreto 8 agosto 1955, n. 666, e' aggiunto il seguente comma: "Le dichiarazioni ed i motivi di impugnazione proposti dopo il 15 luglio 1955 secondo gli articoli 198 e 201 del Codice di procedura penale modificati, anche se non muniti della autentica nella forma prevista dall'art. 5 delle norme di attuazione modificato dallo articolo precedente, sono validi purche' conformi alle norme della presente legge".
Testo vigente dal 1 aprile 1958
