[1]L'articolo 225 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

[2](Sommarie informazioni).

[3]"Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi e' urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonche' a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto.Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti. All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e cio' dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipi il fermato o l'arrestato. L'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio. Il difensore ha diritto di assistere alle ricognizioni, fermo restando per le perquisizioni quanto stabilito dall'articolo precedente. L'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere. Al deposito degli atti stessi, nonche' dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227".

Testo vigente dal 17 dicembre 1969

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 163/1974

    Questione inammissibile
    6 giugno 1974

    dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso i…

    Art. 223 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 315 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 103/1974

    Questione infondata
    18 aprile 1974

    Non viola l'art. 3 della Costituzione l'art. 225, secondo comma c.p.p.(quale risulta dalle modifiche apportate dallo art. 3, secondo comma della legge 5 dicembre 1969, n. 932 e non innovato dall'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62), in quanto vieta alla polizia giudiziaria di procedere al sommario interrogatorio dell'arrestato o del fermato, mentre lo consente quando l'indiziato sia a piede libero. Risponde, infatti, a un criterio di piena ragionevolezza l'aver differenziato il rapporto con la polizia giudiziaria dell'inquisito in libertà e quello dell'arrestato o fermato, che deve essere posto prontamente a disposizione dell'autorità giudiziaria, la quale deve provvedere senza indugio all'interrogatorio. D'altro canto, all'arrestato o al fermato è consentito di fornire alla polizia giudiziaria elementi a discarico di propria iniziativa e di fare richieste di accertamenti e riscontri urgenti.

    Art. 225 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 3 Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 62/1971

    Questione infondata
    30 marzo 1971

    Allorché una disposizione di legge, dichiarata in parte incostituzionale, risulta di conseguenza modificata in un senso nel quale non è più illegittima, le altre norme dell'ordinamento che facciano ad essa rinvio, non possono più, neppur esse, essere ritenute, a causa del rinvio stesso, illegittime. Pertanto, in tale ipotesi, una volta dichiarata parzialmente illegittima la prima disposizione, le questioni di legittimità costituzionale proposte, in quanto fanno ad essa rinvio, nei confronti delle seconde, vanno dichiarate prive di fondamento. È questo il caso della questione di legittimità costituzionale formulata nei confronti dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, contenente "modificazioni al codice di procedura penale", in quanto avrebbe negato al difensore il diritto di assistere all'interrogatorio dell'indiziato: ciò che non può più ora assolutamente ritenersi, giacché, secondo lo stesso art. 3 della legge n. 932, nelle indagini di polizia giudiziaria "si osservano le norme dell'istruttoria formale" e quindi, nella specie, quelle dell'art. 304 bis, c.p.p., il quale, nel contenuto normativo assunto a seguito della sentenza, di parziale illegittimità, n. 190 del 1970, consente al difensore di assistere, durante l'istruttoria, all'interrogatorio dell'imputato.

    Art. 366 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 3 Modificazioni al codice di procedura penale in merito alle indagini preliminari, al diritto di difesa, all'avviso di procedimento ed alla nomina del difensore

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1969-12-05;932~art3 · fonte su Normattiva