Fra l'art. 89 e l'art. 90 del Codice penale militare di pace 6 inserito il seguente; "Art. 89-bis. (Esecuzione di disegni, introduzione in luoghi di interesse militare a scopo di spionaggio). E' punito con la reclusione da sei a dodici anni il militare che, a scopo di spionaggio:

  • 1)senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;
  • 2)per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1), o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali e' vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
  • 3)si intrattiene in tali luoghi o zone, o in loro prossimita', in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere spionaggio;
  • 4)acquista, riceve, o comunque detiene carte, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato".

Testo vigente dal 3 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;167~art7 · fonte del testo