L'art. 264 del Codice penale militare di pace e' sostituito dal seguente: "Art. 264. (Connessione di procedimenti). - Tra i procedimenti di competenza della autorita' giudiziaria ordinaria e i procedimenti di competenza dell'autorita' giudiziaria militare si ha connessione solamente quando essi riguardano delitti commessi nello stesso tempo da piu' persone riunite o da piu' persone anche in tempi e luoghi diversi, ma in concorso tra loro, o da piu' persone in danno reciprocamente le une delle altre, Ovvero delitti commessi gli uni per eseguire o per occultare gli altri o per conseguirne o assicurarne, al colpevole o ad altri, il profitto, il prezzo, il prodotto o la impunita'. Nei casi preveduti nel comma precedente e' competente per tutti i procedimenti l'autorita' giudiziaria ordinaria. Non di meno la Corte di cassazione, su ricorso del pubblico ministero presso il giudice ordinario o presso il giudice militare, ovvero risolvendo un conflitto, puo' ordinare, per ragioni di convenienza, con sentenza, la separazione dei procedimenti. Il ricorso ha effetto sospensivo".

Testo vigente dal 3 aprile 1956

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Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 206/1987

    Questione infondata
    28 maggio 1987

    La devoluzione alla competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria di tutti i procedimenti, nei casi in cui operi connessione tra procedimenti di competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria e dell'autorita` giudiziaria militare, trova razionale giustificazione nella stessa finalita` istitutiva dei tribunali militari in tempo di pace, che non puo` porsi - nel confronto con l'esigenza del 'simultaneus processus' - sullo stesso piano di preminenza riconosciuto alla finalita` perseguita con l'istituzione di un giudice specializzato per gli imputati minorenni. Infatti, mentre la generale competenza di quest'ultimo trova fondamento nell'interesse costituzionalmente protetto alla 'tutela dei minorì, la giurisdizione dei tribunali militari risulta circoscritta entro limiti rigorosi, in quanto eccezionale deroga alla giurisdizione ordinaria - non a caso sottolineata dall'avverbio "soltanto" nell'art. 103, terzo comma, della Costituzione a conferma che la giurisdizione ordinaria e` da considerare la giurisdizione normale -.(Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 264 cod.pen.mil.pace, nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 l. 23 marzo 1956, n.167, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 103, terzo comma, Cost.). - S. nn. 222/1983, 25/1964, 46/1978, 16 e 17/1981 (sul Tribunale per i minori) - S. nn. 130/1963, 10/1966, 196/1972, 73/1980 (sull'esigenza del 'simultaneus processus') - S. nn. 29/1958, 48/1959, 81/1980, 112 e 113/1986 (sui Tribunali militari).

    Art. 264 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 103 cost.

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  • Sentenza n. 81/1980

    Questione infondata
    11 giugno 1980

    L'art. 103, terzo comma, Cost., non garantisce la giurisdizione militare nella sua configurazione precostituzionale, ma solo fissa i limiti massimi entro i quali puo` legittimamente svolgersi la giurisdizione stessa. Non e` di conseguenza fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 37, primo comma, c.p.m.p. e 8 legge 23 marzo 1956 n. 167 (sostitutivo dell'art. 264 c.p.m.p.) sollevata sotto il profilo che tali norme definirebbero i reati militari alla stregua di un criterio formalistico, non integrabile con altri criteri di ordine sostanziale, tali da estendere la giurisdizione dei tribunali militari ai casi in cui si tratti di reati non previsti dalla legge penale militare, pur essendo imputabili a soggetti militari e commessi in danno del servizio militare. Del resto la definizione dell'art. 37 cit., inquadrata nel sistema, non comporta la arbitraria configurabilita` dei reati militari, ma tiene conto del fatto che nei loro elementi materiali costitutivi essi non sono previsti dalla legge penale comune o comunque offendono anche interessi di natura militare. E se anche in singoli casi tali criteri obiettivi siano stati disapplicati, le eventuali censure, ex art. 103, terzo comma, Cost., non potrebbero mai ripercuotersi sull'intera nozione del reato militare, fissata in via generale dall'art. 37 c.p.m.p. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 103, terzo comma, Cost., degli artt. 37, primo comma e 264 (come modificato dall'art. 8 legge 23 marzo 1956 n. 167) c.p.m.p. - cfr. sent. 29/1958.

    Art. 37 c.p. · Art. 264 c.p. · Art. 103 cost. · Art. 8 Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale

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  • Sentenza n. 73/1980

    Questione infondata
    20 maggio 1980

    Entro i limiti della ragionevolezza, appartiene alla discrezionalita` legislativa stabilire e circoscrivere l'ambito di operativita` del simultaneus processus, senza che il diritto processuale debba fare applicazione, a pena d'illegittimita` costituzionale, di alcun criterio rigidamente prefissato. Appare ragionevole la scelta operata con l'art. 264, primo comma, c.p.m.p., nel testo sostituito dall'art. 8 legge 23 marzo 1956 n. 167, che, attuando la parte finale dell'art. 103 Cost., ha statuito la competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria per i giudizi riguardanti delitti commessi "da piu` persone", le une soggette alla legge penale comune e le altre a quella militare; mentre ha escluso la connessione la` dove si tratti dei soli soggetti attivi di reati militari, come si verifica per la connessione soggettiva di cui all'art. 45 n. 3 c.p.p., ivi compresa l'ipotesi del concorso formale. Tale scelta legislativa non contrasta infatti col principio di uguaglianza in quanto la norma ha dovuto contemperare esigenze diverse ed opposte, ma entrambi presenti nell'ordinamento giuridico: assicurando, da un lato, la congiunta cognizione dei casi per i quali risultava impossibile o comunque inopportuno mantenere separati i procedimenti; ma anche garantendo, dall'altro, la competenza del giudice normalmente ritenuto piu` idoneo a risolvere determinate specie di controversie. In vista di un tal bilanciamento si giustifica che l'art. 264 c.p.m.p. non consideri alcune fra le ipotesi previste dall'art. 45 c.p.p. per le quali la connessione si presenta meno stringente o di grado meno elevato, com'e` l'ipotesi di connessione soggettiva. Del resto, la riunione dei procedimenti, non e` l'unico mezzo per consentire l'applicazione dell'art. 81 c.p., che e` sempre possibile purche` i reati successivamente giudicati risultino meno gravi di quelli per i quali sia stata già inflitta una condanna, ed essendo consentita la sospensione del dibattimento a tempo indeterminato ex art. 432 c.p.p. per attendere il passaggio in giudicato della sentenza destinata ad infliggere la pena base per la violazione piu` grave. (infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 264 cod.pen. milit. pace, nella parte in cui esclude il caso del concorso formale tra reati militari e reati comuni dalle ipotesi di connessione e di conseguente competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria). - cfr. sentt. nn. 29/1958, 196/1976.

    Art. 264 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 8 Modificazioni al Codice penale militare di pace ed al Codice penale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1956-03-23;167~art8 · fonte del testo