Le parole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 "uffici locali, agenzie recapiti, ricevitorie e portalettere "sono sostituite dalle seguenti: "uffici locali, agenzie, recapiti e ricevitorie".

Testo vigente dal 29 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;307~art1 · fonte su Normattiva