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[1]L'art. 9, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1157, e' sostituito dal seguente:

[2]« I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, di cui all'art. 3, n. 1, sono nominati sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria di cui all'art. 2, n. 1, lettere a) e b), e ove siano stati espletati i concorsi di cui all'art. 2, n. 1, lettera c), anche dopo i vincitori dei concorsi stessi.

[3]«I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, di cui all'art. 3, n. 4, sono nominati sotto una data posteriore a quella della nomina dei sottotenenti provenienti dagli allievi delle Accademie di fanteria e cavalleria di cui all'art. 2, n. 4, lettere a) e c), e, ove siano stati espletati i concorsi di cui all'art. 2, n. 4, lettera b), anche dopo i vincitori dei concorsi stessi.

[4]«I sottotenenti provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 3 non frequentano i corsi di cui all'art. 7.

[5]« Essi conseguono la promozione a tenente, sempre che prescelti, dopo quattro anni di grado ed il loro avanzamento nel servizio permanente effettivo, e' limitato al grado di capitano ».

Testo in vigore dal 28 aprile 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-03-24;360~art6 · fonte del testo