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[1]Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso e' sospeso il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria, di cui all'art. 2, n.1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596.

[2]Per lo stesso periodo di tempo i sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali, fermo restando quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 5 del testo unico predetto, saranno tratti esclusivamente:

[3]in ragione di due terzi dai subalterni di complemento dei carabinieri Reali di cui all'art. 2, n. 1, lettera c), provenienti, oltreche' dai subalterni di complemento dell'Arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche dai sottufficiali dei carabinieri Reali, mediante concorso, per soli titoli, secondo le norme che verranno stabilite col relativo bando di concorso;

[4]in ragione di un sesto, dagli allievi provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 2, n. 1, lettera b) i quali, in deroga a quanto e' prescritto da detto articolo, compiranno i due anni di corso con gli allievi di fanteria, o in ragione di un altro sesto dai brigadieri e marescialli in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali di cui all'articolo 3, n. 1.

Testo in vigore dal 28 aprile 1942 al 15 gennaio 1944

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urn:nir:stato:legge:1942-03-24;360~art8 · fonte del testo