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[1]Per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso e' sospeso il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali dagli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria, di cui all'art. 2, n.1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 596.
[2]Per lo stesso periodo di tempo i sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali, fermo restando quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 5 del testo unico predetto, saranno tratti esclusivamente:
[3]in ragione di due terzi dai subalterni di complemento dei carabinieri Reali di cui all'art. 2, n. 1, lettera c), provenienti, oltreche' dai subalterni di complemento dell'Arma di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche dai sottufficiali dei carabinieri Reali, mediante concorso, per soli titoli, secondo le norme che verranno stabilite col relativo bando di concorso;
[4]in ragione di un sesto, dagli allievi provenienti dai sottufficiali di cui all'art. 2, n. 1, lettera b) i quali, in deroga a quanto e' prescritto da detto articolo, compiranno i due anni di corso con gli allievi di fanteria, o in ragione di un altro sesto dai brigadieri e marescialli in servizio nell'Arma dei carabinieri Reali di cui all'articolo 3, n. 1. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 3 gennaio 1944, n. 5
1Il Regio D.L. 3 gennaio 1944, n. 5 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 24 marzo 1942, n. 360, per la durata dell'attuale stato di guerra e fino a 6 mesi dopo la cessazione di esso, i sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri reali sono tratti, in ragione di due terzi, dai sottotenenti in servizio permanente effettivo appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed in ragione di un terzo, mediante concorso per soli titoli, secondo le norme che verranno stabilite col relativo bando di concorso, dai subalterni di complemento dei carabinieri reali provenienti, oltreche' dai subalterni di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche dai sottufficiali dei carabinieri reali".
Testo in vigore dal 15 gennaio 1944 al 16 dicembre 2009
