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[1]((Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma, di L. 2375, ma non le L. 3800, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. 3800)).

[2]L'ufficiale giudiziario nel primo giorno di ciascun mese presenta al cancelliere il repertorio con un estratto del medesimo comprendente gli atti compiuti nel mese precedente. Nell'estratto l'ufficiale giudiziario deve attestare che esso e' conforme all'originale.

[3]Il cancelliere stabilisce, facendone annotazione nel repertorio, la somma che l'ufficiale giudiziario deve versare all'ufficio del registro e la comunica immediatamente «al procuratore del Registro assieme all'estratto del repertorio da lui vistato.

Testo in vigore dal 1 luglio 1937 al 1 dicembre 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1937

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 luglio 1937. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la sommaaggiunto: , di L. tolto: 2500 aggiunto: 2375, ma non le L. tolto: 4000, e aggiunto: 3800, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. tolto: 4000 aggiunto: 3800.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art4 · fonte del testo