Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1951 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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7 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1940 al 1 dicembre 1951. 122 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. 3000, ma non superi le L. 4780, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. 4780.
tolto: L'ufficiale giudiziario nel primo giorno di ciascun mese presenta al cancelliere il repertorio con un estratto del medesimo comprendente gli atti compiuti nel mese precedente. Nell'estratto l'ufficiale giudiziario deve attestare che esso e' conforme all'originale.
tolto: Il cancelliere stabilisce, facendone annotazione nel repertorio, la somma che l'ufficiale giudiziario deve versare all'ufficio del registro e la comunica immediatamente «al procuratore del Registro assieme all'estratto del repertorio da lui vistato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1951, N. 1128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art4 · fonte del testo