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[1]((Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'Ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. 2720, ma non le L. 4350, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. 4350)).
[2]L'ufficiale giudiziario nel primo giorno di ciascun mese presenta al cancelliere il repertorio con un estratto del medesimo comprendente gli atti compiuti nel mese precedente. Nell'estratto l'ufficiale giudiziario deve attestare che esso e' conforme all'originale.
[3]Il cancelliere stabilisce, facendone annotazione nel repertorio, la somma che l'ufficiale giudiziario deve versare all'ufficio del registro e la comunica immediatamente «al procuratore del Registro assieme all'estratto del repertorio da lui vistato.
Testo in vigore dal 1 settembre 1939 al 1 aprile 1940
