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[1]((Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'Ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. 2720, ma non le L. 4350, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. 4350)).

[2]L'ufficiale giudiziario nel primo giorno di ciascun mese presenta al cancelliere il repertorio con un estratto del medesimo comprendente gli atti compiuti nel mese precedente. Nell'estratto l'ufficiale giudiziario deve attestare che esso e' conforme all'originale.

[3]Il cancelliere stabilisce, facendone annotazione nel repertorio, la somma che l'ufficiale giudiziario deve versare all'ufficio del registro e la comunica immediatamente «al procuratore del Registro assieme all'estratto del repertorio da lui vistato.

Testo in vigore dal 1 settembre 1939 al 1 aprile 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1939

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1937 al 1 settembre 1939. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. tolto: 2565 aggiunto: 2720, ma non le L. tolto: 4104 aggiunto: 4350, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. tolto: 4104 aggiunto: 4350.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art4 · fonte del testo