Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1940 al 1 dicembre 1951. Leggi il testo vigente →

[1]((Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. 3000, ma non superi le L. 4780, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. 4780)).

[2]L'ufficiale giudiziario nel primo giorno di ciascun mese presenta al cancelliere il repertorio con un estratto del medesimo comprendente gli atti compiuti nel mese precedente. Nell'estratto l'ufficiale giudiziario deve attestare che esso e' conforme all'originale.

[3]Il cancelliere stabilisce, facendone annotazione nel repertorio, la somma che l'ufficiale giudiziario deve versare all'ufficio del registro e la comunica immediatamente «al procuratore del Registro assieme all'estratto del repertorio da lui vistato.

Testo in vigore dal 1 aprile 1940 al 1 dicembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 aprile 1940

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1939 al 1 aprile 1940. 4 parole tolte, 5 parole aggiunte.

Nei primi sette giorni di ogni mese gli ufficiali giudiziari devono versare tolto: all'Ufficio aggiunto: all'ufficio del registro il 50 per cento sulla parte dei proventi percepiti durante il mese precedente che eccede la somma di L. tolto: 2720 aggiunto: 3000, ma non aggiunto: superi le L. tolto: 4350 aggiunto: 4780, ed il 70 per cento sulla parte dei proventi che eccede le L. tolto: 4350 aggiunto: 4780.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art4 · fonte del testo