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[1]Anche indipendentemente dalla dichiarazione di cui all'articolo precedente, i Direttori dei Sindacati adotteranno, secondo i casi, i provvedimenti di cancellazione dall'albo o di iscrizione nell'elenco speciale in confronto di coloro che risultino trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'articolo stesso.

[2]Contro la deliberazione del Sindacato e' ammesso il ricorso al Consiglio superiore forense. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 4 maggio 1941

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;254~art10 · fonte del testo