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[1]Art All'art. 1 del R. decreto 4 giugno 1936-XIV, n. 1178, e' aggiunto il seguente comma:

[2]«E' tuttava in in facolta' del Ministro di derogare, tutte le volte che necessita' di servizio lo richiedano, alla distribuzione per gradi del personale di cancelleria e segreteria negli uffici giudiziari e nel Ministero, ferme restando le dotazioni di organico,per i singoli gradi fissati dall'ordinamento in vigore».

Testo in vigore dal 1 luglio 1939 al 13 marzo 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-06-16;892~art3 · fonte del testo