Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1958 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 17 febbraio 1958, n. 60.
Abrogato dal 13 marzo 1958
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Articolo abrogato dalla l. 17 febbraio 1958, n. 60.
Abrogato dal 13 marzo 1958
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1939 al 13 marzo 1958. 65 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Art All'art. 1 del R. decreto 4 giugno 1936-XIV, n. 1178, e' aggiunto il seguente comma:
tolto: «E' tuttava in in facolta' del Ministro di derogare, tutte le volte che necessita' di servizio lo richiedano, alla distribuzione per gradi del personale di cancelleria e segreteria negli uffici giudiziari e nel Ministero, ferme restando le dotazioni di organico,per i singoli gradi fissati dall'ordinamento in vigore».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1958, N. 60
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-06-16;892~art3 · fonte del testo