Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ultimo periodo della lettera a) e' sostituito dal seguente: "Le detrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 e al primo e terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura".
Testo vigente dal 16 aprile 1977
