Nell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente comma: "La stessa pena pecuniaria si applica a carico di coloro che nelle ipotesi previste nel terzo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel quarto comma, lettera d), dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 attestino fatti non rispondenti al vero, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili per la formazione, il rilascio e l'uso di tali attestazioni".

Testo vigente dal 16 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art14 · fonte su Normattiva