Le disposizioni degli articoli da 2 a 8, e degli articoli 14 e 18 hanno effetto dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data e alle dichiarazioni da presentare nell'anno Le disposizioni degli articoli 9 e 15 hanno effetto dal 1° gennaio 1974. Le disposizioni degli articoli 1, 19, 20 e 21 hanno effetto dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Testo vigente dal 16 aprile 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 342/1985

    Questione infondata
    13 dicembre 1985

    riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. c, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114, sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe dalle Commissioni tributarie di primo grado di Napoli, Genova e Velletri, e dalla Commissione tributaria di secondo grad…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-13;114~art23 · fonte su Normattiva