Art. 3 — Multa per la detenzione di meccanismi preordinati alla fabbricazione dei manufatti di tabacco. È decuplicata la multa stabilita dall'art. 79 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successivamente aumentata a norma del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401
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Testo in vigore dal 30 gennaio 1971 al 4 ottobre 2024
