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Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'art. 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio. Questi sono commisurati:

  • 1)se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;
  • 2)se trattasi di tabacco greggio, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del trinciato comune di terza qualita'.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1951-01-03;27~art5 · fonte del testo