Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 5 — Obbligo del pagamento dei diritti di monopolio
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Salvo il caso in cui il tabacco oggetto del contrabbando sia stato sequestrato, o le piante siano state distrutte a norma dell'art. 78 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il pagamento della multa non esime il colpevole dall'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio. Questi sono commisurati:
- 1)se trattasi di tabacco lavorato, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del corrispondente tipo di prodotto, o prodotto similare, messo in vendita dall'Amministrazione;
- 2)se trattasi di tabacco greggio, al prezzo di tariffa per il pubblico, dedotto l'aggio di rivendita, del trinciato comune di terza qualita'.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1951 al 30 gennaio 1971
