Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 1 febbraio 1957 al 16 dicembre 2010. 271 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli ufficiali giudiziari sono tenuti a versare allo Stato una tassa del dieci per cento sui diritti e sulle indennita' di trasferta per gli atti o per commissioni da loro compiuti. Eguale tassa e' dovuta dalle parti sugli stessi diritti ed indennita', in aggiunta, alla tassa di quietanza. La tassa del dieci per cento di cui ai precedenti commi e' corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente, da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull'originale degli atti notificati od eseguiti. Per gli atti o commissioni che non abbiano dato luogo a formazione di originale e per le chiamate di causa l'applicazione delle marche e' fatta sulla matrice dell'apposito bollettario. Nel caso di tassa relativa ai diritti di chiamata di causa, l'applicazione di marche e' fatta sulla madre dell'apposito bollettario. n relazione a particolari esigenze di servizio, e' in facolta' del Ministero delle finanze, su proposta del Ministero di grazia e giustizia, di consentire che, per determinate sedi, il pagamento della tassa del dieci per cento sia effettuato in modo virtuale. Le frazioni di lira, agli effetti della tassa, sono calcolate per unita'. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti l'ammontare totale o parziale della tassa da lui dovuta, e' soggetto, salva l'azione penale, alla ammenda disciplinare. Sulla percentuale spettante agli ufficiali giudiziari a norma del precedente art. 108, n. 2, al netto del terzo spettante agli aiutanti ufficiali giudiziari, e' dovuta una tassa del dieci per cento a favore dello Stato, che viene trattenuta dal procuratore del registro all'atto del pagamento della percentuale medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art141 · fonte del testo