Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
Art. 6 — Indennità di carovita
L'ultimo comma dell'art. 162 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e' sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 54, lettera c), del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".
Testo vigente dal 3 gennaio 1957
