Art. 1
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L'art. 1 della legge 22 marzo 1908, n. 105, e' sostituito dal seguente: "E' vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente al personale di eta' superiore ai 18 anni, potra' protrarsi fino alle 23. "Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezioni e cottura del pane e delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi".
Testo in vigore dal 25 febbraio 1952 al 16 dicembre 2010
