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Per l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente legge i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ciascuna persona occupata nel lavoro alla quale la contravvenzione si riferisce, con un minimo di lire 5.000.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1961 al 15 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1961-11-29;1325~art4 · fonte del testo