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L'articolo 5 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' cosi' modificato: "Il Consiglio di amministrazione e' composto:

  • a)dal presidente del Consorzio;
  • b)da un rappresentante del Ministero del tesoro, con funzioni di vice-presidente;
  • c)da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
  • d)da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
  • e)da due membri scelti fra i presidenti delle Amministrazioni provinciali e da due membri scelti fra i presidenti degli Enti provinciali per il turismo delle Province indicate nell'articolo 2 e designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del turismo e dello spettacolo;
  • f)dai soprintendenti ai monumenti per le Province di cui all'articolo 2;
  • g)da un rappresentante delle Amministrazioni comunali e da un rappresentante degli Istituti di credito che fanno parte del Consorzio ai sensi dell'articolo 2, designati rispettivamente, dal Ministero dell'interno e da quello del tesoro".

Testo in vigore dal 11 settembre 1962 al 2 settembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1336~art2 · fonte del testo