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Dopo l'ultimo comma dell'art. 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi: "Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici. I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione. Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine. In questo caso l'atto e' ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione".
Testo in vigore dal 7 settembre 1956 al 10 luglio 1966
