Dopo l'ultimo comma dell'art. 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi: "Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici. I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione. Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine. In questo caso l'atto e' ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione".2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2La Corte Costituzionale con sentenza 15 giugno -2 luglio 1966, n. 82(in G.U. 1a s.s 9/7/1966, n. 168)ha dichiarato "l'illeggittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952,n. 6,sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) limitatamente agli atti previsti dagli artt. 27 e 28 del R.D. 25 giugno 1940, n. 954".
Testo vigente dal 10 luglio 1966
