Art. 1
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[1]Gli articoli 26 (comma 3°), 29 a 32 incluso, 33 (commi 1°, 3° e 4°), 34 a 53 incluso, 54 (comma 1°), 55 (comma 1°) della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, sono abrogati.
[2]Gli articoli 13, 14 (comma 1°), 16 (comma 2°), 17 (comma 1°), 25, 33 (comma 2°), 60 (comma 2°) dello stesso testo sono rispettivamente modificati come appresso:
[3]Art. 13. - Sono elettori coloro che trovansi inscritti nella lista elettorale politica del Comune, e che potranno esservi inscritti in virtu' dell'art. 2 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, con le norme stabilite nel titolo II del testo medesimo.
[4]Art. 14. (comma 1°). - Sono inoltre elettori, quando abbiano compito il ventunesimo anno di eta' ovvero lo compiano non piu' tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste, coloro che pagano annualmente nel Comune una contribuzione diretta erariale di qualsiasi natura ovvero una somma non inferiore a lire cinque per tasse comunali esigibili per ruoli nominativi.
[5]Art. 16. (comma 2°). - Al marito di quella che paga la moglie, quando questa non sia inscritta nei fogli aggiunti di cui all'art. 2 della presente legge, ed i coniugi non siano personalmente separati per effetto di sentenza passata in giudicato o pel consenso omologato dal Tribunale.
[6]Art. 17. (comma 1°). - La contribuzione pagata, a norma del 1° comma dell'art. 14, da una vedova o dalla moglie separata legalmente puo' valere, quando essa non sia inscritta nei fogli aggiunti di cui all'art. 2 della presente legge, come censo elettorale a favore di uno dei suoi discendenti, generi o nuore, da lei designato fino al secondo grado di parentela o di affinita'.
[7]Art. 25. - Oltre quanto e' stabilito negli articoli 101, 104, 105 e 115 non sono elettori, ne' eleggibili:
[8]1° coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 103 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, modificato dall'art. 6 della presente legge;
[9]2° le persone indicate nell'art. 2 della legge 22 novembre 1925, n. 2125.
[10]Art. 33. (comma 2°). - Per gli effetti degli articoli 26 e 28 della presente legge, la prova di saper leggere e scrivere puo' essere data con un certificato scolastico o con la presentazione della domanda per l'inscrizione nelle liste, che contenga l'indicazione della paternita' ed eta', del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza di un notaio e di tre testimoni. Il notaio nell'autenticazione dichiarera' di aver veduto scrivere in presenza sua e dei testimoni, e che egli o i testimoni conoscono la persona. Per detta autenticazione e' applicabile l'art. 121 del testo unico della legge elettorale politica.
[11]Art. 60. (comma 2°). - Il Prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale provinciale che, nel giorno successivo a tale partecipazione, trasmette alla Commissione elettorale del Comune le liste di cui all'art. 30 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118, con i rispettivi fogli aggiunti di cui all'art. 4 della presente legge ed, ove esistano, le liste per le separate sezioni in quest'ultimo articolo indicate.
Testo in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
