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[1]Nei termini e con le forme prescritte per la revisione annuale della lista elettorale politica permanente si procede anche alla revisione dei fogli aggiunti indicati nell'articolo precedente.

[2]Le relative proposte sono formulate dalla Commissione elettorale comunale in separati elenchi supplementari, su carta verde, rispettivamente allegati a quelli indicati nell'art. 17 del testo unico 17 gennaio 1926, n. 118. Per la formazione e l'approvazione di detti elenchi supplementari, la loro pubblicazione, le relative notificazioni, i reclami, e le conseguenti rettifiche dei fogli aggiunti alla lista dell'anno precedente, si applicano le disposizioni degli articoli 17 a 28, e 31 a 37 del testo unico sopra citato.

Testo in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-01;1194~art3 · fonte del testo