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[1]L'art. 79 (commi 4° e 5°) del testo unico della legge elettorale politica e l'art. 82 (commi 3° e 4°) della legge comunale e provinciale sono rispettivamente modificati come appresso:

[2]Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per quindici giorni nella cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha il diritto di prenderne conoscenza.

Testo in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-01;1194~art5 · fonte del testo